La normativa per la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro con riferimento alle modifiche operate dal D.Lgs. 203/2022 sul D.Lgs. 101/2020 è di notevole importanza per i tecnici che già operano nel settore.
Il tema connesso al gas radon, riconosciuto ormai da molti anni come pericoloso per la salute (nel 1988 è stato classificato come agente cancerogeno del gruppo 1), costituisce una delle maggiori novità introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 nella legislazione nazionale di radioprotezione.
E non poteva essere diversamente: individuato da vari studi come seconda causa del tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta, il radon, infatti, è di gran lunga la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti sia per lavoratori che popolazione. Sono dunque maturi i tempi per cercare di intervenire con estese politiche di prevenzione su questa non trascurabile e ubiquitaria fonte di rischio.
Il decreto legislativo 101/2020 e la necessità di un decreto correttivo
Il relazione all’ esposizione al radon indoor, il decreto 101/2020 ha introdotto “molte novità:
- Per la protezione dal radon negli ambienti di vita, una prima regolamentazione (in precedenza questo campo di applicazione era esplicitamente escluso).
- Nel controllo dell’esposizione al radon indoor, l’applicazione del principio di ottimizzazione e del Livello di Riferimento (LdR) come strumento decisionale.
- Per la protezione dal radon nei luoghi di lavoro (LL), un quadro normativo più ampio e definito rispetto al passato.
- La creazione di una nuova figura, l’esperto in interventi di risanamento, di supporto sia all’esercente che al proprietario di abitazioni.
- La necessità di dotarsi di un Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR), ossia un programma di azioni da realizzare nei prossimi 10 anni per ridurre i rischi a lungo termine legati all’esposizione al radon indoor.
- Rafforzamento del legame tra d.lgs 81/08 e d.lgs 101/2020 (art. 244)”.
Successivamente è stato predisposto un decreto correttivo essenzialmente per:
- recepire alcune osservazioni di non conformità del decreto legislativo 101/2020 rispetto alla direttiva 2013/59/Euratom;
- risolvere alcune situazioni di criticità, emerse nella prima fase di attuazione del d.lgs 101/2020;
- risolvere refusi materiali, incongruenze editoriali e incertezze interpretative che residuano dalla prima stesura del suddetto decreto.
- recepire le proposte integrative e modificative pervenute dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
Il decreto correttivo, le definizioni e il livello di riferimento
Riguardo ai casi di situazione di esposizione esistente una modifica è connessa allo strumento operativo per la radioprotezione che “non è più il Livello di azione, ma è il Livello di Riferimento (LdR)”.
Ad esempio viene modificato il punto 86 dell’articolo 7 del D.Lgs. 101/2020.
Questa la vecchia definizione:
86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione (da livello di azione) di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose.
Questa la nuova:
86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni derivanti dalle suddette situazioni di esposizione, anche se non è un limite che non può essere superato.
Ed è stata aggiunta anche la definizione 86 bis) «luogo di lavoro sotterraneo»: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno.
Il decreto correttivo, i livelli massimi e la registrazione dei dati
All’articolo 12 (Livelli di riferimento radon), sono state inserite ulteriori modifiche con il decreto correttivo D.Lgs. 203/2022.
Si indica che i livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono:
- 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti;
- 200 Bq m-3 per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
- 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro;
- il livello di riferimento di cui all’articolo 17, c. 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell’Allegato II, sez. I, punto 1.
Si riporta inoltre un riferimento al comma 2 dell’articolo 12: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all’art. 10 e dell’evoluzione degli orientamenti europei e internazionali’.
Ulteriori modifiche sono riferite articolo 13 (Registrazione dati radon).
In particolare nell’ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’art. 152, “è istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre ai dati e alle informazioni sulla radioattività ambientale, anche i dati sulla concentrazione di radon relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro nonché informazioni sulle misure di risanamento adottate. L’accesso ai dati, per le rispettive finalità istituzionali, è assicurato dall’ISIN alle Amministrazioni e agli enti dello Stato che ne facciano richiesta nonché all’ISS, presso il quale opera l’Archivio nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti all’esposizione al radon. L’ISS assicura l’accesso ai dati dell’ANR, per le rispettive finalità istituzionali, a dette amministrazioni, che ne facciano richiesta, e all’ISIN”.
Al (comma 2) “le ARPA/APPA, le ASL e i servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i dati e le informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza (SINRAD)”. E (comma 3) i contenuti e il formato dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 “nonché l’interconnessione tra le due banche dati di cui al comma 1, necessaria per garantire il reciproco scambio di dati e informazioni sulla concentrazione di radon e le altre informazioni necessarie per la valutazione di efficacia, sono definiti in accordo tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico”.
Chi può misurare il gas radon in Italia?
Ci sono molti laboratori che eseguono la misurazione, la normativa prevede di rivolgersi ad un servizio di dosimetria certificato. I prezzi sono varibali. Un buon servizio in Italia è svolto dall’Arpa FVG, che esegue le misure e rilascia un certificato. Per accedere al servizio clicca qui
Chi può valutare ed intervenire in Italia?
Per valutare la presenza del Gas Radon rivolgiti ad un tecnico esperto in interventi di risanamento, munito di idoneo attestato di qualifica. Per metterti in contatto con uno vicino alla tua zona clicca qui
Per diventare un Esperto in interventi di risanamento del gas radon, devi essere un tecnico iscritto All’albo (ingegneri, architetti, geometri, periti) e aver conseguito un attestato a seguito di un corso di almeno 60 ore organizzato dagli enti autorizzati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Per partecipare al corso scrivete a: info@tecnicieprofessione.it
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Dopo l’estate