GAS RADON IN EDILIZIA: I PERITI INDUSTRIALI ESCLUSI DALLE COMPETENZE RICORRONO ALL’UNIONE EUROPEA

Il Decreto Legislativo n.101/2020 ha riconosciuto la competenza di “Esperti in interventi di risanamento del gas radon” ai soli geometri, architetti, ingegneri iscritti all’Alboescludendo altre Categorie professionali.

gas radon negli edifici – competenze riservate agli ingegneri, architetti, geometri

In occasione dell’audizione del Consiglio nazionale dei periti industriali in Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, al quale la categoria professionale si era rivolta denunciando l’illegittimo recepimento in Italia della Direttiva europea in materia di ‘radon’ (59/13 euratom)”, ossia di radiazioni ionizzanti, l’Europa chiede al nostro Paese chiarimenti sui professionisti abilitati in materia di ‘radon’, competenza riservata ai soli geometri, architetti, ingegneri iscritti all’Albo secondo quanto indicato dal D.lgs 101/2020, in possesso di un attestato di qualifica da conseguire con la frequentazione di un corso universitario dedicato di 60 ore finalizzato a far acquisire ai professionisti le tecniche di mitigazione da eseguirsi negli edifici pubblici e residenziali. Lo si legge in una nota dell’Ordine, che spiega come “con il recepimento, infatti, il governo italiano aveva individuato alcune professioni tecniche abilitate in materia, escludendo impropriamente i periti industriali con specializzazione in edilizia che, invece, per legge, hanno tutte le competenze a svolgere le attività di risanamento degli edifici da radiazioni ionizzanti (‘radon’)”, pertanto il vertice della Categoria, “aveva contestato il provvedimento al Senato, in sede di recepimento, e successivamente aveva portato la denuncia sul tavolo della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo che si occupa di verificare la corretta trasposizione del diritto europeo nei vari ordinamenti nazionali“.

Il Consiglio nazionale “ha, quindi, contestato all’Italia la violazione del diritto di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi professionali nel mercato interno, la violazione del diritto dei consumatori a scegliere liberamente il professionista falsando quindi il mercato della concorrenza e, infine, la violazione del principio di proporzionalità, secondo il quale ogni nuova norma che introduca misure restrittive per esercitare una professione deve essere adeguata all’interesse generale da garantire”. Ora si resta in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

    Fonte (ANSA)

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